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Il Fondo di Tesoreria è un un fondo di natura previdenziale costituito presso l’INPS, che garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del TFR.

Il finanziamento del fondo ha luogo attraverso versamenti mensili effettuati dai datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti.

Trattandosi di un fondo di gestione avente natura previdenziale, le quote di TFR ivi versate soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti (art. 2110 del codice civile e art. 7 della legge n. 53/2000).

E non solo.

Con il messaggio 413/2020 l’INPS ha anche fornito chiarimenti in ordine alla portabilità del TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria presso altra gestione di previdenza complementare a cui il dipendente abbia successivamente aderito, escludendo tale possibilità.

L’istituto della portabilità è disciplinato dall’articolo 14 del D.lgs n. 252/2005, ai sensi del quale “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. […] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.

Ad avviso dell’INPS, dunque, il legislatore ha inteso favorire, tramite l’istituto del trasferimento delle quote di TFR accantonate, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare, consentendo agli iscritti a dette forme pensionistiche di scegliere liberamente il fondo di previdenza complementare di destinazione.

Tale possibilità, pertanto, non trova applicazione qualora dette quote siano accantonate al Fondo di Tesoreria, non essendo contemplata dalla disciplina regolatrice del predetto fondo.

Conseguentemente, le quote di TFR versate al fondo di tesoreria saranno soggette al vincolo di indisponibilità, con conseguente impossibilità per il dipendente di chiederne il trasferimento presso altra forma di gestione complementare alla quale abbia successivamente aderito.

Per ulteriori informazioni https://www.iurishub.it