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Ennesima pronuncia favorevole del Tribunale di Roma sul diritto al riscatto degli anni di laurea in assenza di risposta dell’INPS.

Con la recentissima sentenza n. 4729/2023, pubblicata il 10.05.2023 (Sentenza) il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha, infatti, riconosciuto sussistente il diritto dell’istante  ad ottenere il riscatto degli anni di studi universitari, non avendo l’INPS mai fornito riscontro alla domanda formulata il 17.12.1991.

Il caso ha riguardato un dirigente d’azienda che, con il supporto degli avvocati Sergio Patrone e Matteo Sances, ha convenuto in giudizio l’INPS con ricorso depositato in data 5.10.2022 per chiedere l’accertamento del diritto a riscattare gli anni di studi universitari in forza della domanda presentata all’ente previdenziale in data 17.12.1991 e la conseguente condanna dell’ente previdenziale a comunicare l’importo dovuto a tale titolo.

All’esito del giudizio, il Tribunale di Roma, condividendo il recente orientamento di legittimità e di merito formatosi sul punto, tra cui quello del Tribunale capitolino che si è espresso su analoga fattispecie che ha visto coinvolti come legali gli avvocati Sergio Patrone e Matteo Sances (Trib. Roma, sez. lavoro, n. 6613/2020), ha accolto il ricorso, confermando che, rispetto alla domanda di riscatto:

non si applica la decadenza di cui all’art. 47 DPR 639/70: “A queste conclusioni la Suprema Corte è giunta rilevando come il termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 riguardi le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell’incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l’istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale (Cass. Sentenza n. 13630 del 02/07/2020);

non trova applicazione la prescrizione del diritto dell’istante “in quanto il diritto ad esercitare il riscatto sorge solo per effetto dell’ammissione al beneficio da parte dell’Istituto, che abbia verificato la sussistenza delle relative condizioni e richiesto all’interessato il versamento della riserva matematica, come quantificata dall’Inps”.

Come detto, si tratta dell’ennesima sentenza favorevole, che conferma il principio secondo cui il diritto al riscatto è un diritto autonomo rispetto a rispetto al diritto alla pensione, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni che regolano le prestazioni di natura previdenziale.

Si allarga, dunque, la platea di coloro che, avendo presentato domanda di riscatto e non avendo mai ottenuto riscontro dall’INPS, avranno la possibilità di agire in giudizio per l’accertamento del diritto a riscattare gli anni di studi universitari.

Avv. Sergio Patrone

Per approfondimenti: info@iurishub.it