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Come noto i nomi di Chiara Ferragni e Alessandra Balocco sono finiti nel mirino della procura di Milano per le vendite del pandoro Balocco noto come “Pink Christmas”.
In queste ore si sta indagando sulle vendite che hanno interessato la bambola prodotta in collaborazione con Trudi, una limited edition venduta tramite il suo e-commerce The Blond Salad, il cui ricavato sarebbe stato devoluto all’associazione statunitense Stomp Out Bullying impegnata nella lotta al cyberbullismo. Quest’ultimo aspetto è quello che differenzia sensibilmente, dal punto di vista giuridico il caso “Trudi”, dal caso “Balocco”.

L’ipotesi di reato di cui maggiormente si parla è quella di truffa aggravata dalla “minorata difesa”.
Tutti conosciamo il reato di truffa, ma non tutti sono a conoscenza del fatto che si tratti di un reato perseguibile a querela, salvo alcuni casi particolari, tra questi per l’appunto, l’ipotesi di truffa aggravata dalla minorata difesa.

Per reato perseguibile a querela si intende un reato che per essere perseguito necessita della proposizione della querela da parte della persona offesa, la quale esprima la propria volontà che si proceda per punire il colpevole in ordine al fatto; questo tipo di reati si differenzia da quelli perseguibili d’ufficio che non necessitano di questo particolare impulso processuale.
Il reato di truffa, dunque, nella sua ipotesi aggravata dalla minorata difesa, diviene reato procedibile d’ufficio; ecco che, nel caso di specie, la contestazione dell’aggravante acquisisce un particolare peso specifico.

Quali sono i presupposti necessari affinché l’aggravante possa essere contestata?

L’aggravante della minorata difesa, prevista dall’articolo 61 comma 1 n. 5 c.p., prevede un aumento di pena nei casi in cui il soggetto agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Più nello specifico, con riguardo alla c.d. “truffa on-line”, è configurabile l’aggravante della minorata difesa, quando approfittando delle condizioni di luogo (il web), l’autore del reato abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2902 del 2021 sulla possibilità di riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa in ipotesi di truffa contrattuale realizzata sul web precisa che: “l’aggravante (della minorata difesa), peraltro, non sussiste nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore ed acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, (…), atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore”.
Pertanto, alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, i presupposti applicativi, per l’aggravante della minorata difesa al reato di truffa, vanno ricercati nella modalità di conclusione della vendita.

Conclusioni

Se questa si è svolta interamente on-line, ovvero dalla promozione del prodotto, fino alla conclusione della vendita, l’aggravante potrà essere applicata e di conseguenza il reato sarà procedibile d’ufficio.
Diversamente, nel caso in cui la vendita abbia avuto uno sviluppo per così dire “misto”, l’aggravante non troverà applicazione ed il reato rimarrà procedibile a querela.
Il nostro consiglio, nel caso in cui chi ci legge fosse stato vittima di condotte truffaldine del tipo di quelle analizzate, è comunque quello di farsi parte diligente e denunciare i fatti alle autorità competenti.
Per ulteriori chiarimenti sul punto o per ricevere una consulenza potete contattare i nostri professionisti che sono a vostra disposizione.