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In ambito giuslavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro è individuabile, sulla base di una “concezione realistica”, nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell’organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi.

Molto spesso, tuttavia, accade che il lavoratore presti la propria attività in favore di più imprese, dando luogo alla c.d. codatorialità. In tali casi, pertanto, anche ai fini delle tutele per il lavoratore, si tratta di stabilire quale sia l’effettivo soggetto al quale fanno capo le obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro con il dipendente.

Sul punto la Corte di Cassazione è più volte intervenuta per affermare il principio secondo cui “si ha unicità del rapporto di lavoro qualora il lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro” (cfr. da ultimo Cass. Civ. 3899/2019).

Da quanto sopra discende che, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri è configurabile l’unicità del rapporto di lavoro con la conseguenza che tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 1294 c.c..

È, infatti, possibile l’esistenza di un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione di datore di lavoro più soggetti, rendendo così solidale l’obbligazione del datore di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, dunque, una volta accertata la riferibilità del rapporto di lavoro a più imprese – che risultino datrici di lavoro – queste ultime saranno tutte responsabili delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, quindi, anche in caso di licenziamento illegittimo intimato al dipendente (es. licenziamento intimato durante il periodo di maternità della lavoratrice).

Il dipendente licenziato, pertanto, avrà azione non soltanto nei confronti del datore di lavoro formale, ma anche nei confronti delle altre imprese datrici di lavoro in favore delle quali ha reso di fatto la prestazione lavorativa, sulle quali ricadranno le conseguenze derivanti dall’illegittimità del licenziamento.

Avv. Sergio Patrone

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