Skip to main content

Ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti – e dunque del pagamento dei contributi IVS – del socio amministratore di società in nome collettivo o del socio accomandatario nella società in accomandita semplice non è sufficiente la qualità di socio illimitatamente responsabile, ma è necessario che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’ente previdenziale.

Così ha stabilito il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 176/2018, pubblicata il 19.7.2018 (sentenza liberamente visibile su https://www.iurishub.it/blog  ).

Da Affaritaliani.it

Leggi l’articolo per intero su affaritaliani.it…