L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 7 del 6 maggio 2019 ha fornito alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006.
Detta norma, come noto, stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Pertanto, in caso di controlli, gli ispettori dovranno svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico e normativo effettivamente garantito dall’azienda ai lavoratori e non soltanto verificare la formale applicazione del contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ciò in quanto, la disposizione in commento richiede che siano “rispettati” gli accordi e contratti collettivi, di talché soltanto i datori di lavoro che corrispondono ai lavoratori trattamenti economici in linea o superiori a quelli previsti dal CCNL potranno usufruire dei benefici normativi e contributivi.
Di contro, le aziende che non rispettano gli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, rischiano di perdere gli sgravi normativi e contributivi fruiti.
Avv. Sergio Patrone