La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26614 del 18 ottobre 2019, conformandosi all’orientamento già espresso in precedenti pronunce, ha confermato il principio secondo cui, in presenza di un contratto di appalto, per l’infortunio occorso al lavoratore dell’appaltatore all’interno dell’azienda del committente, quest’ultimo è responsabile in via solidale.
Ciò in quanto il committente, avendo la disponibilità dell’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, anche se dipendenti dell’impresa appaltatrice e, dunque, ha l’onere di fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa i rischi legati all’attività, di predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e di cooperare con l’appaltatore nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi al luogo di lavoro e all’attività appaltata.
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