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Negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le controversie giudiziarie azionate dagli utenti della strada che hanno patito danni cagionati da fauna selvatica.

Gli automobilisti, spesso ignari del pericolo a causa della carente (in alcun i casi, del tutto assente) cartellonistica di segnalazione stradale, si scontrano con animali selvatici che, attraversando improvvisamente la carreggiata, causano incidenti purtroppo dai risvolti talvolta fatali.

Premesso che, in caso di sinistro, in capo all’automobilista esiste l’obbligo di prestare soccorso all’animale ferito, non è banale chiedersi quale sarà il soggetto giuridico tenuto a risarcire tutti i danni prodotti dalla collisione.

LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Se l’incidente ha coinvolto un animale domestico, risulterà applicabile la fattispecie di cui all’art. 2052 c.c., con conseguente responsabilità ascrivibile al suo proprietario che non sia in grado di provare che la fuga (o comunque il materiale allontanamento dell’animale dalla sua sfera di controllo) sia stata inevitabile poichè determinata dal caso fortuito, nonostante tutte le cautele poste in essere.

Qualora invece sia coinvolta la fauna selvatica, entra in gioco la responsabilità della Pubblica Amministrazione. Invero, sebbene il nostro ordinamento consideri la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, ne affida l’amministrazione e la relativa gestione (sia sotto il profilo della tutela che della caccia) alle Regioni le quali, a loro volta, hanno la facoltà di delegare detti poteri a Provincie, Città metropolitane, Enti Parco. In ragione di ciò, la recente giurisprudenza di legittimità insegna che non sarebbe possibile individuare aprioristicamente il soggetto giuridico tenuto a risarcire il danno cagionato all’automobilista, ma la responsabilità andrà individuata di volta in volta, in capo a colui il quale abbia autonomia decisionale e finanziaria tale da poter amministrare il territorio e la fauna ivi insediata e sempre a patto che – giusta giurisprudenza di legittimità e merito costante sul punto – esistano i presupposti della responsabilità aquiliana exart. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ., sentenza 8 gennaio 2010, n. 80).

Difatti, ogni pregiudizio generato da animali selvatici sarà risarcito solamente qualora emergano gli elementi d’imputabilità, fatto, evento, colpa e danno: dovrà dunque essere fornita la prova del comportamento colposo della Pubblica Amministrazione, unitamente al nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso.

Circostanza che, ad avviso di chi scrive, tenendo conto delle enormi disparità di poteri di cui dispongono le parti coinvolte nella fattispecie in esame, determina una vera e propria probatio diabolicaper il comune cittadino.

In questo contesto si inserisce anche una recentissima ed interessante sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pinerolo in virtù della quale sono state condannate Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni patiti da un automobilista in conseguenza dell’impatto del proprio veicolo ed un capriolo. La responsabilità della Città Metropolitana di Torino è dipesa sostanzialmente dalla delega delle funzioni di gestione del tratto viario interessato da parte della Regione che, a sua volta, è stata ritenuta responsabile per non averla posta nelle condizioni di poter effettivamente e concretamente adempiere ai propri compiti di vigilanza e controllo, nello specifico “nonavendo conferito i fondi necessari alla concreta attuazione della funzione delegata” (G.d.P. Pinerolo, sent. n. 32/18 del 25 gennaio 2018).

Premesso quanto sopra, il cittadino che è rimasto danneggiato da un impatto con un animale selvatico potrà, a seconda del danno lamentato (se superiore o meno agli € 20.000,00) adire il Giudice di Pace ovvero il Tribunale Civile.