Con la recente pronuncia del 18.03.2022 n. 8940, la Corte di Cassazione è tornata su un argomento più volte affrontato ed ha avuto modo di ribadire che, in caso di investimento, il pedone non sempre e non automaticamente ha diritto all’integrale risarcimento del danno.
Difatti, è possibile che il conducente dell’autoveicolo investitore, possa rimanere esente da attribuzione di responsabilità. E’ necessario tuttavia che dimostri sia che il pedone attraversava la strada al di fuori dall’area segnalata dalle strisce pedonali, sia che quest’ultimo abbia avuto un comportamento del tutto imprevedibile, tale da non consentirgli di avvistarlo ed evitarlo.
Il caso
Nel caso posto all’esame della Suprema Corte, il ricorrente, nell’attraversare una strada congestionata dal traffico, è letteralmente sbucato da un’aiuola, ben lontano dalle strisce pedonali e, peraltro, in prossimità di una rotatoria, rendendo impossibile all’automobilista di evitarlo e così riportando ingenti danni fisici in seguito all’investimento.
In seguito al sinistro, conveniva in giudizio il conducente dell’autovettura nonché la sua compagnia assicurativa tenuta a manlevarlo, formulando una richiesta risarcitoria pari a € 780.000,00 circa.
Le Corti di Merito di primo e di secondo grado hanno, tuttavia, rigettato il ricorso, riconoscendo l’automobilista esente da responsabilità, avendo egli rispettato pedissequamente le norme del Codice della Strada, a differenza del comportamento pericoloso ed imprevedibile del pedone, che rendeva l’impatto del tutto inevitabile.
Non condividendo le argomentazioni di diritto poste alla base della decisione dei giudici di merito, il pedone proponeva ricorso in Cassazione.
La decisione della Corte
Anche i Giudici di legittimità hanno ritenuto completamente responsabile il pedone ricorrente per le riportate a causa dell’impatto con la vettura, in ragione del comportamento assunto dallo stesso.
Inoltre, gli Ermellini hanno ribadito il principio per cui
“La responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa non solo in ragione dell’attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell’investito tale che l’investitore non abbia l’oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l’evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all’investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza (nella specie, il repentino attraversamento della strada – congestionata dal traffico – , compiuto dal pedone uscito dalla vegetazione di un’aiuola e lontano dalle strisce, escludeva l’automobilista da ogni responsabilità per l’investimento)”.
Questa vicenda cosa ci insegna?
Che il pedone che attraversa ha sempre ragione se, e sole se, nel farlo, mantiene una condotta che rispetti i precetti del Codice della strada.
Diversamente, il Giudice sarà chiamato a graduare le percentuali di responsabilità tra investitore ed investito.
Avv. Patrizio Ceci
Dott.ssa Francesca Cozzi