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Uno degli effetti causato dall’emergenza COVID-19 è certamente quello di aver costretto migliaia di italiani a rinunciare a un viaggio prenotato o programmato da tempo, ad esempio perché in isolamento o in quarantena o perché ricoverati, ovvero per il semplice timore di partire.

Considerata l’enorme platea di soggetti interessati, il Governo ha deciso di intervenire attraverso il decreto legge n. 9 del 2.03.2020 (entrato in vigore il 2.03.2020) e, in particolare, con l’art. 28 di detto decreto.

In particolare, la citata disposizione normativa delinea i casi di c.d. “sopravvenuta impossibilità” della  prestazione dovuta, in relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo, prevedendo che tale condizioni ricorra nei seguenti casi:

a) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con particolare riferimento ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Al verificarsi di condizioni, sarà necessario inoltrare al vettore il titolo di viaggio, entro trenta giorni decorrenti:

– dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d);

– dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera e).

A questo punto il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, avrà una duplice possibilità:

1) rimborsare il corrispettivo versato per il titolo di viaggio;

2) emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Inoltre, il decreto in esame prevede la possibilità, in presenza di una delle situazioni di “sopravvenuta impossibilità” come sopra indicate, di esercitare, ai sensi dell’art. 41 del codice del turismo, il recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio.

Anche in tal caso, l’organizzatore si trova di fronte alla possibilità di scegliere tra:

1) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;

2) rimborsare il viaggiatore il prezzo del viaggio;

3) emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Da quanto sopra esposto emerge che il rimborso del corrispettivo pagato al vettore ovvero al tour operator diventa facoltativo, ossia a discrezione dell’operatore, che può decidere se restituire il corrispettivo ovvero emettere un buono di pari importo.

Ciò con evidente pregiudizio per il viaggiatore il quale, evidentemente, potrebbe anche non essere in grado di organizzare un nuovo viaggio nel termine di un anno e, in tal caso, si troverebbe a perdere il corrispettivo versato al vettore o al tour operator.

Inoltre, la citata normativa si pone in contrasto con quanto previsto all’art. 41 del Codice del Turismo, che, come noto, riconosce al viaggiatore, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.

È auspicabile, pertanto, che tali aspetti vengano affrontati in sede di conversione del decreto legge, al fine di evitare l’escalation di contenziosi da parte di tutti coloro che, dopo aver chiesto legittimamente il rimborso integrale del prezzo del viaggio, se lo vedano negare in cambio di un voucher o di un pacchetto turistico di qualità equivalente, che potrebbero non riuscire ad utilizzare entro un anno.

Per qualsiasi informazione, scriveteci o contattateci, siamo a Vostra disposizione, a tutela dei diritti dei viaggiatori!

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