Ancora una volta affrontiamo la tematica concernente i vizi del verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta, che ne determinano l’annullabilità.
Questa volta, in particolare, lo spunto proviene da una recentissima sentenza del Tribunale di Napoli (sent. n. 3729 del 23.05.2019 – disponibile in calce al presente articolo e su www.iurishub.it sezione “Media”), con cui il Giudice di merito ha affermato che il verbale di conciliazione con cui un dipendente rinuncia ad ogni potenziale rivendicazione nei confronti del datore di lavoro è annullabile, seppur concluso in una sede protetta, se viene sottoscritto sotto la minaccia di un danno ingiusto.
Il caso di specie riguarda alcuni dipendenti che, nell’ambito di una successione di imprese in un appalto, dopo aver risolto il rapporto con il precedente datore di lavoro e prima di essere assunte dall’impresa subentrante nell’appalto, hanno sottoscritto un verbale di conciliazione dinanzi alla DTL rinunciando a qualsiasi rivendicazione nei confronti del datore di lavoro nonché all’applicazione dell’art. 2112 c.c.
Ebbene, alcuni dipendenti hanno impugnato i verbale di conciliazione, sostenendone, tra l’altro, l’annullabilità, in quanto gli stessi sarebbero stati sottoscritti sotto la minaccia della mancata assunzione da parte dell’impresa subentrante nell’appalto.
Il Tribunale di Napoli, dopo aver ripercorso al disciplina normativa concernente l’applicazione dell’art. 2112 c.c. e la natura negoziale del verbale di conciliazione, ne ha accertato e dichiarato l’annullabilità per vizi del consenso, in quanto i dipendenti non avrebbero mai sottoscritto gli accordi conciliativi “se non indotti dalla minaccia di non poter altrimenti continuare a lavorare”.
In sostanza, il Giudice ha accertato la sussistenza di una minaccia di un male ingiusto per i dipendenti, ai quali è stata evidentemente posta “”…l’alternativa tra la perdita definitiva del lavoro – poiché in mancanza dell’accordo non sarebbero stati assunti dall’impresa subentrante nell’appalto – e la possibilità di continuare a lavorare anche se in spregio delle tutele apprestate dall’ordinamento in caso di trasferimento di azienda”.
Alla luce di ciò il Tribunale di Napoli ha annullato i verbali di conciliazione per difetto del requisito del consenso ex artt. 1427 e 1435 c.c.
La sentenza in commento, dunque, impone un’approfondita e attenta riflessione sul contenuto dei verbali di conciliazione sottoscritti con i dipendenti, i cui contenuti molto spesso vengono sottovalutati ritenendo (erroneamente) che la loro sottoscrizione in sede “protetta” sia la sola garanzia di tutela per il datore di lavoro.
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Avv. Sergio Patrone