Tra le misure previste dal decreto “Cura Italia” (DL n. 18 del 17.03.2020) emanato nell’ambito dell’emergenza da Covid-19, ve ne sono alcune destinate specificamente alle piccole e medie imprese. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate non soltanto a sostenere finanziariamente le PMI, ma anche a far sì che queste ultime possano ottenere più facilmente liquidità attraverso il sistema bancario.
Abbiamo chiesto agli avvocati Sergio Patrone e Matteo Sances di Iuris Hub di fornirci alcuni chiarimenti in merito.
Avv. Sances, a chi si rivolgono le misure di carattere finanziario previste nel decreto Cura Italia?
L’art. 56 del citato decreto prevede misure di sostegno finanziario a favore di imprese aventi sede in Italia.
Tali misure riguardano esclusivamente le piccole e medie imprese nonché le c.d. microimprese, così come individuate nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Si tratta di agevolazioni il cui scopo è sostenere finanziariamente le microimprese e le piccole e medie imprese che abbiano subìto una temporanea carenza di liquidità a seguito dell’emergenza Covid-19.
Avv. Patrone, ci può spiegare, nel dettaglio, quali agevolazioni finanziarie sono previste nel decreto?
Certamente. L’art. 56 del decreto prevede che, con riferimento alle microimprese e le piccole e medie imprese che abbiano esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, operino le seguenti misure:
- per le linee di credito accordate “fino a revoca” e per i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17.03.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni, senza che ne derivino ulteriori oneri sia per l’impresa che per l’intermediario. Eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario;
- il pagamento delle rate dei mutui e di altri finanziamenti con scadenza prima del 30 settembre 2020, è riscadenzato previo accordo tra le parti e, comunque, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese hanno comunque la facoltà di richiedere soltanto la sospensione dei rimborsi in conto capitale.
Cosa è necessario fare per avvalersi delle agevolazioni previste dal decreto “Cura Italia”?
Per ottenere le agevolazioni, spiega l’avv. Sances, l’impresa deve inviare comunicazione alla banca o all’intermediario finanziario corredata della dichiarazione con la quale si autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Da notare, inoltre, che delle agevolazioni in esame non possono beneficiare le imprese le cui esposizioni debitorie siano, alla data del 17.03.2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
Avv. Patrone, sono previste garanzie per le banche e/o gli intermediari finanziari in relazione alle operazioni sopra indicate?
Sì, il decreto prevede che, le operazioni oggetto delle misure agevolative sopra indicate siano garantite dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese. Tale garanzia, in particolare, copre gli eventuali danni che il soggetto finanziatore dovesse subire in conseguenza dell’evento eccezionale costituito dall’epidemia da Covid-19.
In particolare, la garanzia opera come segue:
- per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato, alla data del 17.03.2020, delle aperture di credito fino a revoca ovvero dei finanziamenti erogati a fronte anticipi su crediti;
- per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti non rateali la cui scadenza è prorogata al 30 settembre 2020;
- per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese.
Infine, qualora si tratta di finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, il decreto prevede che, a seguito della moratoria, il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente, alle stesse condizioni e senza autorizzazione del soggetto terzo.
Se si tratta, invece, di finanziamento agevolato, deve essere data comunicazione al soggetto incentivante.
Avv. Sances, il decreto Cura Italia prevede, inoltre, misure di sostegno della liquidità delle PMI attraverso il sistema bancario. Può spiegarci meglio di cosa si tratta?
Tra le misure finalizzate all’ottenimento della liquidità da parte delle PMI, vi è quella che prevede la possibilità di accedere al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020.
In particolare, l’art. 49 del decreto “Cura Italia” prevede che:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito, senza obbligo di versamento delle commissioni di accesso al Fondo;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- è innalzata la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni fino a un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- è prevista l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo;
- si prevede l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus;
- è prevista l’eliminazione della commissione in caso di mancato perfezionamento;
- è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari, ossia aventi con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Si tratta di interventi che, in un momento di grande difficoltà, mirano evidentemente a supportare in modo particolare le PMI, che rappresentano il tessuto imprenditoriale del Paese.
Ringraziamo gli avvocati Sergio Patrone e Matteo Sances per gli utili chiarimenti forniti.
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