Tra le misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 merita di essere segnalata quella concernente specifici congedi parentali riconosciuti sia ai lavoratori pubblici che privati, a seguito della sospensione dei servizi educativi e dell’infanzia.
Al fine di capire meglio i destinatari di tale misura nonché le modalità operative per averne diritto, abbiamo chiesto agli avvocati Matteo Sances e Sergio Patrone di Iuris Hub (per ulteriori informazioni: info@iurishub.it).
Avv. Sances, cosa prevede nello specifico il decreto legge per il lavoratori del settore privato?
Il decreto stabilisce che a decorrere dal 5 marzo 2020 i lavoratori del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
Tale misura è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS i quali hanno diritto a fruirne, sempre per un periodo di quindici giorni, in caso di figli di età non superiore ai 12 anni ovvero con disabilità grave. Per tale periodo è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
Da evidenziare che il limite di età dei figli non si applica in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge 104/1992.
La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
I genitori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni, invece, hanno diritto all’astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e per l’infanzia. In questo caso, non è riconosciuta alcuna indennità o contribuzione figurativa, ma viene previsto il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Avv. Patrone, il congedo parentale è riconosciuto anche ai lavoratori del settore pubblico?
Sì, per i lavoratori del settore pubblico il decreto prevede la possibilità, a decorrere dal 5 marzo 2020, di ottenere il congedo parentale per tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Tuttavia, il congedo e l’indennità non spetta nel caso in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L’erogazione dell’indennità, così come le modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Il decreto prevede anche un bonus baby-sitting. Avv. Patrone, di cosa si tratta?
In alternativa al congedo parentale, è prevista la possibilità di ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate per il periodo di quindici giorni. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, così come per quelli addetti al comparto sicurezza, l’importo del bonus baby-sitting è esteso ad 1.000 euro.
Per ottenere il bonus baby-sitting, il lavoratore deve presentare domanda tramite i canali telematici dell’INPS, secondo le modalità tecnico-operative che verranno stabilite dal medesimo istituto.
Ringraziamo gli avvocati Matteo Sances e Sergio Patrone per le utili indicazioni fornite.
Articolo tratto da “Il Giornale delle PMI