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Il contribuente non può vedersi negato il DURC in caso di inadempienze inesistenti.

Ad affermarlo è il Tribunale di Roma che, con la sentenza n.1490 del 14.02.2019 (scaricabile su https://www.iurishub.it), ha accolto il ricorso di una società che, dopo essere stata esclusa da una procedura di gara, aveva impugnato il DURC rilasciato dall’INPS.

Nel caso di specie l’INPS aveva rilasciato alla società un DURC negativo per un debito contributivo rivelatosi, in sede di giudizio, inesistente, in quanto avrebbe dovuto essere compensato con un credito che la società aveva maturato verso l’Istituto di previdenza. 

Ed invero, per effetto della predetta compensazione debito/credito, risultava un debito residuo a carico della società dall’importo decisamente irrisorio che, in ogni caso, la contribuente aveva provveduto integralmente a saldare, sebbene in ritardo.

Il Giudice capitolino, dopo aver richiamato la normativa concernente il rilascio del DURC da parte dell’INPS, ha accolto il ricorso della società sulla scorta del principio secondo cui  “… il sistema normativo persegue un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell’impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il DURC per inadempienze inesistenti, dando per esistenti le violazioni già accertate e comunicate alla data della richiesta, o risultanti come tali da autodichiarazioni, con atti contro i quali il contribuente non abbia a quella data azionato i rimedi. Alla luce di tale ricostruzione complessa del sistema, negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad un’incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo, appare anche contraddittorio ed irriconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza”.

Ad avviso del Tribunale di Roma, dunque, una denunzia viziata da un errore di quantificazione del contributo dovuto, derivante da una sfasatura tra parziali e totali, non consente di qualificare detta denuncia come “infedele” né tantomeno di poterla equiparare all’omessa denuncia. Ciò in quanto l’INPS, attraverso i propri strumenti di controllo, è in grado di verificare autonomamente  la sussistenza dell’errore.

Il DURC, pertanto, può essere negativo solo laddove sussistano irregolarità sostanziali e non soltanto di carattere formale, posto che non sussiste alcuna disposizione normativa che impedisca il rilascio del DURC in caso di irregolarità formali, anche se attribuibili al contribuente.

Tale pronuncia riveste evidentemente un’importanza rilevante in quanto chiarisce i limiti entro i quali l’INPS è tenuto a compiere le proprie valutazioni ai fini del rilascio del DURC, che, come noto, rappresenta un documento di fondamentale importanza per le imprese ogni qualvolta siano tenute a  interfacciarsi con la Pubblica amministrazione.

Avv. Sergio Patrone

Avv. Matteo Sances

Per informazioni https://www.iurishub.it