Ancora un grande successo per il network Iuris Hub e il suo team di diritto del lavoro, capitanato dall’avv. Sergio Patrone con il supporto dell’avv. Matteo Sances.
Con la sentenza n.6613/2020 il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, ha riconosciuto sussistente il diritto di M.P.M. al riscatto del corso di studi universitari, utile ai fini pensionistici, la cui domanda amministrativa era stata formulata all’INPS nel 1989 e rigettata dall’ente previdenziale soltanto nel 2012 per intervenuta decadenza.
Ebbene, a fronte del diniego dell’INPS e del ricorso amministrativo rimasto senza risposta, la ricorrente ha proposto ricorso giudiziale dinanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rilevando che non fosse maturata alcuna decadenza, contrariamente alla tesi sostenuta dall’INPS in giudizio.
“Abbiamo richiamato”, dichiara l’avv. Patrone “il principio di diritto espresso dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 13630 del 02.07.2020) secondo cui la decadenza ex art. 47 del D.P.R. 639/1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l’art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell’incremento del trattamento pensionistico futuro”
Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, infatti, si può al più discorrere della natura essenziale o meno, ex art. 1457 c.c., del termine che, in esito all’accoglimento dell’istanza di riscatto, sia stato stabilito dall’ente previdenziale per il versamento della riserva matematica e della conseguente decadenza in cui sia incorso l’interessato che non l’abbia rispettato.
Tuttavia, nel caso di specie, continua l’avv. Sances, “il Giudice ha correttamente escluso la decadenza in quanto l’INPS non ha dato prova in giudizio di aver comunicato alla ricorrente l’ammontare della riserva matematica e il termine per provvedere al versamento di quanto dovuto, con la conseguente esclusione di qualsivoglia decadenza e condanna dell’INPS a comunicare alla ricorrente l’ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto formulata”.
“Si tratta” conclude l’avv. Patrone “di una sentenza innovativa, che si pone in netta discontinuità con l’orientamento giurisprudenziale precedente, che, di contro, riteneva applicabile l’art. 47 DPR n. 369/70 all’istituto del riscatto degli anni di studio universitari. Sarà, dunque, necessario verificare caso per caso le domande di riscatto inoltrate all’INPS, così come l’eventuale interlocuzione successiva tra l’ente previdenziale e il soggetto avente diritto, in modo particolare ove si tratti di domande presentate moltissimi anni fa, come quella oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Roma”.
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