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Sussiste il diritto al riscatto degli anni di studi universitari, utile ai fini pensionistici, laddove l’INPS non abbia comunicato l’ammontare della riserva matematica da corrispondere e il termine essenziale per provvedere al pagamento.

È questo il principio affermato dalla sentenza n. 6613/2020 del Tribunale di Roma, sezione lavoro (scaricabile tramite il link sottostante), con cui è stato riconosciuto sussistente il diritto di M.P.M., assistita nel corso del giudizio dall’avv. Sergio Patrone, al riscatto del corso di studi universitari, utile ai fini pensionistici.

La ricorrente aveva presentato all’INPS la domanda amministrativa nell’anno 1989 e soltanto nel 2012 l’ente previdenziale aveva fornito riscontro, rigettando la stessa per intervenuta decadenza ex art. 47 DPR n. 369/70. Successivamente era stato proposto ricorso amministrativo a cui l’INPS non aveva mai fornito riscontro.

Ebbene, all’esito del giudizio, il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto, ha fatto proprio il principio di diritto espresso dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 13630 del 02.07.2020) secondo cui la decadenza ex art. 47 del D.P.R. 639/1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l’art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell’incremento del trattamento pensionistico futuro.

Ed infatti, secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, si può al più discorrere della natura essenziale o meno, ex art. 1457 c.c., del termine che, in esito all’accoglimento dell’istanza di riscatto, sia stato stabilito dall’ente previdenziale per il versamento della riserva matematica e della conseguente decadenza in cui sia incorso l’interessato che non l’abbia rispettato.

Nel caso di specie, il Giudice ha correttamente escluso la decadenza in quanto l’INPS non ha dato prova in giudizio di aver comunicato alla ricorrente l’ammontare della riserva matematica e il termine per provvedere al versamento di quanto dovuto, con la conseguente esclusione di qualsivoglia decadenza e condanna dell’INPS a comunicare alla ricorrente l’ammontare della riserva matematica in relazione alla domanda di riscatto formulata.

Si tratta di una sentenza fortemente innovativa, che si pone in netta discontinuità con l’orientamento giurisprudenziale precedente, che, di contro, riteneva applicabile l’art. 47 DPR n. 369/70 all’istituto del riscatto degli anni di studi universitari.

Sarà, dunque, necessario verificare, caso per caso, le domande di riscatto formulate all’INPS, così come l’eventuale interlocuzione successiva tra l’ente previdenziale e il soggetto avente diritto, soprattutto  ove si tratti di domande presentate molti anni fa, come quella sottoposta all’attenzione del Tribunale di Roma.

Per informazioni e approfondimenti https://www.iurishub.it