Il certificato medico negativo, contenente il segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento, rilasciato sul modulo predisposto dall’INPS dal medico curante, non impedisce la presentazione della domanda amministrativa di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere la predetta indennità, così come la conseguente domanda giudiziaria.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4191 depositata il 19 febbraio 2020, con cui è stato ribadito un principio già espresso in precedenti pronunce (cfr. Cass. n. 14412 e 24896 del 2019).
Come noto, infatti, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo le modalità stabilite dall’ente medesimo, il quale le trasmette in via telematica alle ASL competenti.
Ad avviso dei Giudici di legittimità, dunque, ai fini del corretto avvio della procedura amministrativa diretta ad ottenere il diritto all’indennità di accompagnamento non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule particolari ma è sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura amministrativa si svolga regolarmente.
In particolare, il modello predisposto dall’INPS reca la dicitura “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma, la spuntatura di una di dette ipotesi, non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa.
Da ciò discende che la domanda colta ad ottenere il beneficio in esame deve essere considerata procedibile anche in caso di certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette voci.
Lo stesso dicasi anche nell’ipotesi in cui il medico curante dell’assistito abbia espresso giudizio negativo sul beneficio.
Ciò in quanto il giudizio di invalidità derivante dal quadro patologico rappresentato dall’istante è valutazione rimessa alla Commissione medica incaricata del relativo accertamento. Pertanto, la domanda di invalidità civile corredata di certificato medico negativo non esime la Commissione medica dal dare corso all’accertamento delle reali condizioni di salute dell’istante e dalla verifica, con esito favorevole o sfavorevole all’assicurato, in contrasto con quanto asseverato dal medico curante.
In conclusione, dunque, l’azione per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento sarà sempre proponibile anche in caso di certificazione medica negativa del medico curante in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti la predetta indennità.
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