È la recentissima sentenza della Cassazione, la n. 28723/2023 che ha finalmente stabilito un freno alle pronunce difformi delle corti di merito relativamente all’art. 473 bis 49 del c.p.c.
Quest’ultima ha chiarito che la chance del “cumulo” delle domande di separazione e divorzio, introdotte dalla riforma Cartabia della giustizia civile, si applica non solo ai procedimenti contenziosi, ma anche quando moglie e marito decidono consensualmente, ossia in modo pacifico sulla fine del loro matrimonio.
Separazioni e Divorzi: l’obiettivo di velocizzare il contenzioso civile
La riforma Cartabia (decreto legislativo n. 149/2022) ha previsto che, per i procedimenti avviati dal 1° marzo 2023 le parti possono proporre la domanda di separazione personale unitamente a quella di divorzio. Una delle tante novità, per l’appunto, che puntano “all’efficientamento dei tribunali ed a diminuire le lungaggini dei processi”, poiché si concentrerebbero più domande in un unico processo. L’ennesima riforma, quindi, che mira a velocizzare il contenzioso civile, che fa seguito ad altre, le quali hanno tentato la medesima strada, da ultimo il c.d. “divorzio breve”.
L’introduzione del “divorzio breve”, infatti, aveva ridotto l’attesa tra la separazione e il divorzio da tre anni a 12 mesi per il processo contenzioso (sei mesi per quelli consensuali). Una norma che a causa delle diverse discipline giuridiche dei paesi dell’UE si è venuta a consolidare e diffondere anche nel nostro paese che sebben ben accetta, ha creato non pochi problemi a livello dei tribunali di merito, (basti considerare che in alcuni paesi UE la separazione non è prevista e in Danimarca, ad esempio, le norme Ue sulla separazione e divorzio non si applicano).
Un processo unico anche per separazioni consensuali e divorzi congiunti
Ora, invece, è possibile avviare con un medesimo atto sia il giudizio di separazione sia quello di divorzio, tuttavia, la domanda di divorzio contenzioso diventa procedibile solo dopo 12 mesi dalla separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Di fronte al tribunale si terrà quindi un unico processo, in cui si partirà dall’esame della domanda di separazione e poi, appena maturati i tempi, si passerà a quella di divorzio. Queste novità sono state ora estese dalla Cassazione a separazioni consensuali e divorzi congiunti, non espressamente previsti dalla riforma.
Un intervento divenuto necessario perché, a seguito dell’introduzione del nuovo articolo 473 bis 49, i tribunali di merito avevano provveduto in modo diverso: alcuni avevano consentito il ricorso unico anche nei casi di accordo e altri no. La sentenza di Cassazione, pertanto, precisa che: nel caso di accordo tra i coniugi, le domande di separazione e divorzio possono essere proposte con un unico ricorso. Successivamente, la trattazione della domanda di divorzio congiunto sarà condizionata all’omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale e al decorso del termine minimo di sei mesi.