IL FONDO DI VENTURE CAPITAL DEL MISE
Si prevede l’istituzione presso il MISE del “Fondo di sostegno al Venture Capital”, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. In particolare, viene previsto che lo Stato, tramite il MISE, possa sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, coprendo tutte le diverse fasi di investimento, dal seed/early stage investment fino all’expansion capital. La determinazione delle modalità di investimento dello Stato nei Fondi di VC è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[COMMA 206
206. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, come definiti dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 219 del presente articolo.
COMMA 207
207. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 206, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.
COMMA 208
208. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità d’investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
COMMA 209
209. Per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025].
INVESTIMENTI QUALIFICATI DEGLI ENTI DI PREVIDENZA
Viene innalzata al 10% la quota dell’attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati ed a piani di risparmio a lungo termine, così come previsto dalla Legge 232/2016. Tra gli investimenti qualificati vengono introdotti anche le quote o azioni di fondi di venture capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’UE. Viene, inoltre, innalzata al 10% la quota dell’attivo patrimoniale destinata agli investimenti qualificati esente da ritenuta e da imposta sostitutiva.
[COMMA 210
210. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 88, le parole: « fino al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« fino al 10 per cento »;
b) al comma 89, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
« b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo »;
c) al comma 92, le parole: « fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale »;
d) al comma 95, primo periodo, le parole: « fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti:
« fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale».]
INVESTIMENTI IN VENTURE CAPITAL DAI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO
Ulteriori risorse arriveranno alle startup attraverso la destinazione di almeno il 5% dei Piani individuali di risparmio (Pir) a investimenti in fondi di venture capital. Tuttavia, le modalità e i criteri per l’attuazione di queste disposizioni verranno stabilite da appositi decreti attuativi da emenarsi entro 180 giorni
[COMMA 211
211. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
COMMA 212
212. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
COMMA 213
213. Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui all’articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera b) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
a) non hanno operato in alcun mercato;
b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
COMMA 214
214. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare degli articoli 21 e 23 del medesimo regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e medie imprese. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
COMMA 215
215. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 211 a 214].
15% DEI DIVIDENDI DELLE PARTECIPATE DEL MISE AGLI INVESTIMENTI IN VENTURE CAPITAL
Ulteriori fondi alle startup dovrebbero provenire dalla destinazione di almeno il 15% delle entrate derivanti dalla distribuzione di utili d’esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MISE in fondi di venture capital.
[COMMA 216
216. Con l’obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell’interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d’esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture Capital ai sensi del comma 206. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 209. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell’ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.]
CESSIONE DI QUOTE DI INVITALIA VENTURES
Viene prevista la possibilità del MISE di autorizzare la cessione di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa – Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente.
A tal fine è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti il diritto di opzione per l’acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti.
[COMMA 116
116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa – Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all’articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al comma 117, unitamente ai criteri di governance per l’esercizio dei diritti di azionista sull’eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.
COMMA 117
117. Per le finalità e alle condizioni previste dal comma 116, è attribuito all’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l’acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitare nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 116, ove ritenuti congrui.
COMMA 118
118. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 116 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altra società veicolo eventualmente costituita a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti.
I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.
COMMA 119
119. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.
COMMA 120
120. Per le finalità di cui ai commi da 116 a 119, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 899, le parole: « per almeno il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche »;
b) al comma 900, le parole: « il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi » sono sostituite dalle seguenti:
« la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo».]
È stato anche previsto che i 200 milioni assegnati a Invitalia per la costituzione di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato Italia Venture III, siano assegnate al MISE.
[COMMA 121
121. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del « Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 », per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato « Italia Venture III », già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 116 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione, sentita la cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l’informativa al CIPE.]
FORMALIZZATI I “BUSINESS ANGEL”
È stata formalizzata ufficialmente la figura del business angel: “gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell’ultimo triennio”. Ciò nell’ottica di qualificare i diversi stakeholder ai fini della della futura governance.
[COMMA 217
217. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell’innovazione, all’articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera m-undecies) è inserita la seguente:
« m-undecies.1) “Business Angel”: gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell’ultimo triennio».]
INCREMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN STARTUP
Passano dal 30% al 40% le aliquote di detrazione (per le persone fisiche) e deduzione (per le persone giuridiche) per chi investe in startup. Nel caso di totale acquisizione del capitale sociale (c.d. “exit”), l’agevolazione sale al 50%, a condizione però che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.
[COMMA 218
218. Per l’anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.]